CAPITOLO I

COSTITUZIONE SEDE DURATA E SCOPI

 

Art. 1) - DENOMINAZIONE E SEDE -

L' Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti , organizzazione non lucrativa di utilità sociale – più avanti denominata ANPVI  ONLUS -, eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13'02'1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 13'04'1981, ed avente sede centrale in Roma, non ha fini di lucro, rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali dei privi della vista e degli ipovedenti, ha durata illimitata.

Art.2) - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE -

L’ANPVI  ONLUS si prefigge i seguenti scopi:

a) promuovere e favorire ogni iniziativa volta a migliorare le condizioni socio economiche, culturali e professionali della categoria che rappresenta facilitandone la piena integrazione sociale;

b) organizzare e gestire anche direttamente corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale per minorati in particolare visivi;

c) intervenire presso gli organi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei vari Enti pubblici per ottenere le provvidenze in favore dei minorati della vista nel campo della istruzione, del lavoro, della sicurezza sociale, della autonomia e mobilità, e della cultura

d) assumere ogni iniziativa presso gli organi legislativi ad ogni livello dello Stato e delle regioni per ottenere una più equa e più concreta legislazione sociale in favore della categoria;

e) rappresentare e difendere tutti i diritti

ed interessi dei privi della vista ed ipovedenti, siano essi lavoratori o pensionati anche dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali;

f) istituire all'interno della propria struttura organizzativa uffici di segretariato sociale, al fine di fornire anche in collaborazione con patronati, enti pubblici e privati, assistenza nei campi sociale e sanitario,nonché  ausili tiflotecnici e tiflologici  in favore dei minorati visivi ;

g) istituire un centro di documentazione mediante l’informatizzazione delle sedi centrale e periferiche, pubblicare un proprio organo di stampa sia in nero che nella scrittura per non vedenti e registrato su audio, video cassetta e cd nonché diffondere notizie tramite i mas media;

h) collaborare con le strutture sanitarie per la profilassi, la prevenzione della cecità e il recupero visivo degli ipovedenti;

i) istituire nel proprio ambito un servizio di auto aiuto con preparazione e fornitura di libri registrati e braille; costituendo una adeguata biblioteca;

2. A norma di quanto previsto dalla Sezione II n.10 del D'Lgs. n. 460/97, l'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti -

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ANPVI-ONLUS: svolge la propria attività nei settori concernenti compiti e funzioni tassativamente stabiliti nel comma quinquies dell'art. 5 del citato D'Lgs. n. 460/97 e ribadito nell'art. 10 comma 1 (stessa norma)e cioè quelli ai punti a) riguardanti:

1) assistenza sociale e sociosanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.

 

CAPITOLO II

DEI SOCI

 

Art. 3) - CATEGORIE DI SOCI -

I soci dell’associazione si distinguono in soci effettivi e soci sostenitori.

Sono soci effettivi

a) i cittadini che risultino affetti da cecità assoluta o parziale, nonché gli ipovedenti;

b) i cittadini che manifestino la volontà di collaborare con gli organi associativi dell'Ente per la soluzione dei problemi sia del sodalizio che della categoria in  particolare se affetti da altre disabilita;

sono soci sostenitori, i cittadini che sostengono economicamente l'Associazione stessa.

Art. 4) - AMMISSIONE DEI SOCI -

I soci vengono ammessi all’ANPVI ONLUS con delibera del Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale  su domanda del richiedente che dovrà presentare o fornire la documentazione e le informazioni previste dal regolamento generale.

Art. 5) - PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO -

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni volontarie;

b) per radiazione per morosità;

c) per espulsione.

Le dimissioni devono essere accettate dal Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale di competenza;

la radiazione per morosità  viene deliberata dal Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale  , che può riammetterlo su domanda del socio radiato;

l’espulsione è deliberata dal Consiglio Nazionale che può riammettere  il socio espulso se sono venuti meno i motivi della sanzione.

Art. 6) - DIRITTI DEI SOCI -

i soci effettivi hanno diritto alle prestazioni offerte dall’associazione ed a partecipare alla vita associativa.

I soci effettivi che hanno raggiunto la maggiore età hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, con esclusione per i soci vedenti dalla carica di Presidente Nazionale, Provinciale e Comprensoriale;

per i soci minorenni hanno diritto di voto gli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 7) - DOVERI DEI SOCI -

Tutti i soci hanno il dovere di osservare lo statuto sociale ed il regolamento generale dell’ente, nonché le deliberazioni degli organi dell’associazione.

I soci hanno inoltre l’obbligo di corrispondere la quota sociale annua stabilità dal Consiglio Nazionale dell'Associazione.

 

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE ED ORGANI

 

Art. 8) - ORGANIZZAZIONE -

L’organizzazione associativa si suddivide in Nazionale, Regionale, Provinciale e Comprensoriale;

le sezioni comprensoriali vengono costituite sul territorio di più comuni, riducendo in modo corrispondente il territorio della provincia su cui insistono.

Gli organi dell’ associazione sono:

a)       il Congresso Nazionale;

b)       il Consiglio Nazionale;

c)       il Comitato Direttivo Nazionale;

d)       il Presidente Nazionale;

e)       il Collegio Centrale dei Sindaci revisori;

f)         il Collegio Nazionale dei probiviri;

g)       il Coordinatore Regionale;

h)       l’assemblea Provinciale e Comprensoriale dei soci;

i)         il Consiglio della sezione Provinciale e  Comprensoriale;

j)         il Presidente della sezione Provinciale e Comprensoriale;

k)       il rappresentante comunale.  

 

CAPITOLO IV

DEL CONGRESSO NAZIONALE

 

Art.9) - COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE -

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composto dai Consiglieri nazionali, dai Coordinatori regionali, dai Presidenti o Commissari delle sezioni Provinciali o comprensoriali  e dai delegati eletti dalle assemblee Provinciali o comprensoriali.

Art. 10) - CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE -

Il Congresso e' convocato dal Presidente Nazionale che, sentito il Comitato Direttivo Nazionale, ne fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno.

Il congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni e in via straordinaria:

a) ogni qualvolta il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo Nazionale lo ritengano opportuno;

b) su richiesta scritta di un quinto dei soci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente a mezzo lettera ai Consiglieri Nazionali, ai Coordinatori regionali e ai Presidenti o Commissari Provinciali o comprensoriali, almeno 90 giorni prima del congresso;  per consentire la convocazione delle assemblee delle sezioni Provinciali  o comprensoriali per l’elezione dei delegati che devono essere riunite almeno 15 giorni prima del congresso stesso;

la convocazione   deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora sia in prima che in seconda convocazione, fissata almeno un’ora dopo la prima,  e l'ordine del giorno dei lavori congressuali.

Art. 11) - COMPETENZE DEL CONGRESSO NAZIONALE -

Il congresso Nazionale:

1. elegge, a scrutinio palese,  tra i congressisti il Presidente e due vice presidenti del congresso stesso, nonché 5 Questori, per l’ordine del congresso, e 5 scrutatori, di cui due non vedenti, per la verifica delle votazioni palesi e per le elezioni degli organi.

2. elegge, a scrutinio segreto:

a) il  Consiglio Nazionale;

b) il Collegio centrale dei Sindaci revisori;

c) il Collegio Nazionale dei Probiviri;

3. approva la relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Nazionale;

4. approva le modifiche allo Statuto sociale

5. approva il programma associativo e stabilisce l'indirizzo di politica associativa;

6. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni.

 

CAPITOLO V

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

 

L’ Art. 12) - COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO NAZIONALE -

Il Consiglio Nazionale è composto da20 membri ;  Dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. .

In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per qualsiasi causa di un consigliere Nazionale, lo stesso può venir sostituito per cooptazione da parte del Consiglio Nazionale. 

Art. 13) - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE -

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale che ne fissa il luogo, la data, l’ora in prima convocazione ed in seconda almeno  un’ora dopo la prima, e l'ordine del giorno.

Si riunisce in via ordinaria due volte all’anno, ed in via straordinaria:

a)       ogni qualvolta il Presidente Nazionale o  il Comitato Direttivo Nazionale, lo ritengano opportuno;

b)       su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti;

c)       su richiesta scritta del Collegio Centrale dei Sindaci Revisori  per questioni relative all’amministrazione

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio Nazionale ordinario, o almeno 48 ore prima della riunione consiliare straordinaria.

Art. 14) - COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE -

Il Consiglio Nazionale elegge, a scrutinio segreto, il Presidente Nazionale ed individualmente gli altri componenti del Comitato Direttivo Nazionale e cioè:

1)il Vice Presidente Nazionale vicario, che sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua temporanea assenza o impedimento;

2. un altro vice Presidente;

3) il responsabile Nazionale dell’organizzazione;

4)il segretario del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale inoltre:

a)       delibera la costituzione e la soppressione delle sezioni Provinciali e comprensoriali;

b)  annulla le deliberazioni adottate dai Coordinatori regionali, e in seconda istanza quelle dei commissari Provinciali e comprensoriali e dei presidenti Provinciali e comprensoriali ,quando tali deliberazioni sono ritenute in contrasto con le norme di legge, dello statuto e del regolamento;

c)       delibera l’acquisto e la vendita di beni immobili dell’associazione;

d)       delibera l’accettazione di eredità, legati o donazioni quando sono rappresentati da beni immobili;

e)       delibera l’accensione di mutui ipotecari su beni immobili dell’associazione;

f)         delibera la richiesta di finanziamenti o l’apertura di fidi  o scoperture bancarie in favore dell’associazione;

g)       approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo della sede centrale e di quelli dei coordinatori regionali e delle sezioni Provinciali e comprensoriali;

h)       presenta al congresso Nazionale la relazione morale e finanziaria dell’associazione;

i)         propone al congresso Nazionale le modifiche dello statuto ;

j)         delibera le modifiche dello Statuto sociale quando esse vengano richieste dalle autorità governative o dalla legge;

k)       approva il regolamento generale dell’associazione;

l)         approva il regolamento amministrativo e contabile dell’associazione;

m)     delibera sui reclami formulati da soci e dirigenti avverso i provvedimenti adottati dai Coordinatori regionali;

n)       tratta ogni questione di interesse associativo nel campo dei problemi assistenziali, previdenziali, organizzativi,  di promozione sociale;

o)       delibera la decadenza dei consiglieri nazionali che non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo;

p)       delibera la cooptazione dei consiglieri nazionali in caso di vacanza;

q)       delibera l’espulsione dei soci e la riammissione dei soci espulsi;

r)        ratifica le delibere di competenza del Consiglio Nazionale approvate dal Comitato Direttivo Nazionale in via d’urgenza.

CAPITOLO VI

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

 

Art. 15) - POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE NAZIONALE -

Il Presidente Nazionale, resta in carica 4 anni e può essere rieletto.

Il Presidente Nazionale:

a) è il legale rappresentante dell’ANPVI ONLUS;

b)       Promuove, su delibera del Comitato Direttivo Nazionale, i giudizi per conto dell’associazione resiste nei giudizi promossi contro la stessa;

c) firma gli assegni di conto corrente bancario e postale ed ogni altro atto e  documento  bancario e  contabile, nonché la corrispondenza della sede centrale;

d) autorizza i responsabili delle sedi periferiche ad accendere conti correnti postali e bancari in nome e per conto dell'Associazione;

e) delibera in via d'urgenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo Nazionale, su oggetti di competenza di quest’ultimo;

g) redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale;

h) convoca e presiede il Comitato Direttivo Nazionale e  il Consiglio Nazionale;

i) convoca il congresso Nazionale;

l) partecipa di diritto alle riunioni delle assemblee e dei consigli

Provinciali e comprensoriali.

Tutte le deliberazioni adottate dal Presidente Nazionale sono immediatamente esecutive.

 

CAPITOLO VII

DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

 

Art. 16) - DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE  E SUE COMPETENZE -

Il Comitato Direttivo Nazionale, composto secondo quanto previsto dal precedente art. 14 comma 1 resta in carica 4 anni ed  i suoi componenti sono rieleggibili;  si riunisce almeno una volta al mese.

Il Comitato Direttivo Nazionale, è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale ed ha le seguenti funzioni:

a) gestisce l’ordinaria amministrazione dell’associazione;

b)cura l'esecuzione dei deliberati del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;

c)       delibera di agire giudizialmente in nome e per conto dell’associazione dandone mandato al Presidente Nazionale;

d)       dirige e sorveglia l'attività dell'Associazione e controlla  le strutture periferiche

e)       elabora i bilanci preventivi e consuntivi degli organi centrali che sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale unitamente alla relazione illustrativa;

f)         presenta al Consiglio Nazionale apposita relazione accompagnata ai bilanci preventivi e consuntivi relativi ai coordinatori regionali ed alle sezioni Provinciali e comprensoriali;

g)       Nomina e revoca i coordinatori regionali   in caso di irregolarità amministrative ed organizzative

h)        Scioglie in caso di urgenza e gravità i consigli delle sezioni Provinciali e comprensoriali in caso di irregolarità amministrative ed organizzative in difformità da quanto previsto dal successivo art 21 lettera j;

i)         Nomina e revoca in caso di urgenza e gravità i commissari delle sezioni Provinciali in difformità da quanto previsto dal successivo art 21 lettera k ;

j)         Istituisce commissioni o comitati per particolari iniziative o attività, approvando i relativi regolamenti e funzioni, nonché nominandone i responsabili;

k)       Assume e licenzia i dipendenti ed i collaboratori della sede centrale;

l)         Autorizza l’assunzione ed il licenziamento dei dipendenti ed i collaboratori delle sedi periferiche;

m)     Delibera l’acquisto di autovetture o di altri beni mobili registrati ed autorizza l’acquisto e la vendita di tali beni e di altri che abbiano un considerevole valore, da parte delle strutture periferiche;

n)       Delibera l’apertura e la chiusura di conti correnti postali e bancari intestati alla sede centrale dell’associazione

o)       Ratifica le delibere del Presidente Nazionale adottate  in via d’urgenza su materia di competenza del Comitato Direttivo Nazionale.

 

Art.17) - DEL RESPONSABILE NAZIONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE -

Il responsabile Nazionale dell’organizzazione  controlla ed ispeziona le strutture periferiche al fine di accertare eventuali irregolarità amministrative ed organizzative, riferendo  al Presidente  Nazionale, al Comitato Direttivo Nazionale e al collegio centrale dei sindaci revisori per gli eventuali provvedimenti di competenza;

collabora con il Presidente su tutte le questioni  concernenti l’organizzazione associativa.

Il segretario del Consiglio Nazionale collabora con il Presidente nel coordinare i lavori del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale;

collabora  inoltre con il Presidente Nazionale nella redazione dei verbali delle riunioni e nella tenuta dei documenti degli organi.

 

CAPITOLO VIII

DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI REVISORI

 

Art. 18) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI REVISORI -

Il Collegio Centrale dei Sindaci Revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti; tre effettivi e due supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale e due effettivi sono nominati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro (Ragioneria generale dello Stato) ai sensi dell'art. 1 comma III della L. 14'02'1987 n. 40.

I membri del collegio dei sindaci revisori eletti dal congresso durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art.19) - COMPETENZE DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI REVISORI -

Il Collegio centrale dei Sindaci Revisori:

a)elegge il proprio Presidente tra i componenti effettivi eletti dal Congresso Nazionale;

b) ispeziona, tramite il suo Presidente o un Sindaco da lui delegato, i libri contabili, la documentazione, nonché lo stato di cassa della sede centrale;

c)esamina ed esprime parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo della sede centrale;

d) esamina ed esprime parere sui bilanci dei coordinatori regionali e delle sezioni Provinciali  da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;

Il Collegio centrale dei Sindaci Revisori è presieduto e convocato dal suo Presidente;si riunisce almeno due volte all’anno, normalmente presso la sede centrale dell’associazione

la convocazione, con l’ordine del giorno, il giorno e l’ora  della riunione viene inviata ai sindaci effettivi ed al Presidente Nazionale, per posta ed in caso di urgenza anche per via telefonica. 

In caso di vacanza di un sindaco effettivo eletto dal congresso per qualunque motivo, subentra uno dei supplenti.

 

CAPITOLO IX

DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

 

Art.20) - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i congressisti; dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di vacanza per qualunque motivo di uno dei probiviri effettivi subentra uno dei supplenti.

il collegio è convocato e presieduto dal suo Presidente;

Il Collegio dei Probiviri:

a) elegge il suo Presidente, tra i membri effettivi;

b) decide in via definitiva sui ricorsi proposti dai soci, avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli Provinciali e comprensoriale  e dal Consiglio Nazionale.

Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono:

a)       la censura, per lievi violazioni dello statuto, del regolamento o delle delibere degli organi associativi, nonché per comportamenti lievemente lesivi dell’associazione e di altri soci, di competenza dei consigli Provinciali o comprensoriali;

b)       la sospensione da socio per un tempo  massimo di sei mesi, per le violazioni previste dalla lettera a quando assumano una rilevante gravità, di competenza del Consiglio Nazionale.

c)       Espulsione da socio per Gravissime violazioni della legge, dello statuto, del regolamento  o dei deliberati degli organi, nonché in caso di recidiva per le violazioni della lettera b), di competenza del Consiglio Nazionale.

 

CAPITOLO X

DEL COORDINATORE REGIONALE

 

Art. 21) - MODALITA’ DI NOMINA E COMPETENZE DEL COORDINATORE REGIONALE -

Il Coordinatore Regionale, è scelto e nominato dal Comitato Direttivo Nazionale sentiti i Presidenti delle sezioni Provinciale e Comprensoriali della Regione.

Il coordinatore Regionale può nominare uno o due vice coordinatori che collaborano con lui nella gestione degli affari regionali, e che  lo sostituiscono in caso  di assenza o impedimento

Il coordinatore  Regionale:

a)       rappresenta l'Associazione a livello Regionale e come tale tutela gli interessi morali e materiali dei minorati della vista residenti nella regione;

b)       nomina o designa i rappresentanti regionali presso organi, commissioni, comitati  od altri consessi pubblici e privati operanti nella regione;

c)       esercita nei confronti delle sezioni Provinciali e Comprensoriali, tutti i poteri che le norme statutarie e regolamentari conferiscono al Collegio Centrale dei Sindaci Revisori verso gli organi nazionali, tra cui l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo delle sezioni Provinciali medesime;

d)       gestisce l’ordinaria amministrazione a livello regionale;

e)       firma gli assegni e gli atti amministrativi e la corrispondenza della sede Regionale e dirige tutti i servizi associativi a carattere Regionale;

f)         mantiene su delibera del Presidente Nazionale la titolarità dei conti correnti postali e bancari intestati alla sede regionale;

g)       partecipa di diritto a tutte le riunioni dei consigli Provinciali di cui può anche chiedere la convocazione;

h)       approva i bilanci della sede Regionale che deve sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;

i)         ha facoltà di proporre al Consiglio Nazionale la costituzione o la soppressione delle sezioni Provinciali e Comprensoriali della sua regione;

j)         può sciogliere i consigli Provinciali e comprensoriali della sua regione  in presenza di gravi violazioni delle norme statutarie e di gravi irregolarità amministrative e contabili salva ratifica del  Comitato Direttivo Nazionale,

k)          nomina di norma i  Commissari straordinari delle sezioni Provinciali e Comprensoriali salva ratifica del Comitato Direttivo Nazionale;

l)         ha l'obbligo di chiedere al Comitato Direttivo Nazionale l'autorizzazione per acquistare o vendere beni mobili di rilevante valore di proprietà dell'Associazione;

m)     decide in prima istanza sui ricorsi proposti dai soci e dai dirigenti Provinciali avverso le deliberazioni adottate dai consigli Provinciale e  comprensoriali, tranne che in materia disciplinare ;

n)       Assume e licenzia il personale dipendente ed i collaboratori della sede Regionale previa autorizzazione del Comitato Direttivo Nazionale;

o)       gestisce i contributi erogati dalla regione all’associazione e li distribuisce tra le sezioni Provinciali di competenza;

p)       autorizza le sezioni Provinciali l’istituzione delle rappresentanze intercomunali.

La sede legale del coordinatore Regionale è normalmente la sede della sezione Provinciale e Comprensoriale del capoluogo della regione; la sede Regionale tuttavia può aver luogo in altro ufficio su delibera del Comitato Direttivo Nazionale.

 

CAPITOLO XI

DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

 

Art. 22) - COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  PROVINCIALE E COMPRENSORIALE DEI SOCI -

L’assemblea Provinciale e Comprensoriale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti alla sezione Provinciale e Comprensoriale. Esso è convocato e normalmente presieduto dal Presidente Provinciale e Comprensoriale che ne fissa il luogo la data, l’ora della prima e della seconda convocazione,  e l'ordine del giorno dei lavori. Il relativo avviso deve essere inviato dal Presidente Provinciale e Comprensoriale a tutti i soci, al Coordinatore Regionale al Presidente Nazionale a mezzo lettera almeno 15 giorni prima della riunione.

Il mancato invio dell’ avviso di convocazione dell’ assemblea al coordinatore Regionale e al Presidente Nazionale rende nulla l’assemblea stessa;

Il Presidente Provinciale e Comprensoriale ha facoltà di invitare anche persone estranee alla categoria come ospiti e come osservatori.

L’assemblea Provinciale e Comprensoriale si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni e in v via straordinaria :

a) nel caso di dimissioni rassegnate dalla maggioranza del Consiglio Provinciale e Comprensoriale, nel qual caso viene nominato un commissario straordinario;

b) nel caso che un quinto dei soci effettivi ne faccia richiesta scritta;

c) tutte le volte che il Presidente Provinciale e Comprensoriale e relativo Consiglio lo ritengano opportuno;

d) su richiesta scritta del Coordinatore Regionale e del Presidente Nazionale.

Possono partecipare all’assemblea  Provinciale e Comprensoriale tutti i soci della relativa sezione, ma con diritto di voto soltanto per quei soci che abbiano rinnovato la tessera associativa almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 23) - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE E COMPRENSORIALE DEI SOCI -

L’assemblea Provinciale e Comprensoriale dei soci:

a)       elegge a scrutinio palese due Questori vedenti e 5 scrutatori di cui 3 vedenti;

b)       approva la relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Provinciale e Comprensoriale ;

c)       elegge  a scrutinio segreto il Consiglio Provinciale e Comprensoriale ed i delegati al congresso Nazionale;

d)       approva la relazione morale ed il programma di attività a livello Provinciale e Comprensoriale.

Art.24) - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE -

Il Consiglio Provinciale e Comprensoriale    è composto da un numero di soci tra 5 e 9 membri, a secondo del numero dei soci scelti fra quest’ ultimi; è eletto dall’ assemblea Provinciale e  Comprensoriale e dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il numero esatto dei membri del Consiglio è stabilito dall’assemblea Provinciale e Comprensoriale prima dell’inizio delle operazioni di voto.

Art. 25) - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMPRENSORIALE -

Il Consiglio Provinciale e Comprensoriale è convocato e presieduto dal Presidente Provinciale e Comprensoriale che ne fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno. Si riunisce in via ordinaria ogni 3 mesi e in via straordinaria :

a) ogni qualvolta il Presidente Provinciale e  Comprensoriale lo ritenga opportuno;

b) su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti;

c) su richiesta scritta del Coordinatore Regionale e del Presidente Nazionale.

La convocazione avviene per lettera, telefax o E-mail di norma almeno 10 giorni prima, anche telefonicamente almeno 2 giorni prima, in caso di urgenza,

l’invito va inviato anche al Coordinatore Regionale e al Presidente Nazionale pena la nullità della riunione consiliare e dei suoi deliberati.

Art.26) - COMPETENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMPRENSORIALE -

Il Consiglio Provinciale e Comprensoriale:

a)       elegge il suo Presidente che deve essere un socio effettivo privo di vista o ipovedente; un Vice Presidente che sostituisce il Presidente Provinciale e Comprensoriale in caso di temporanea assenza o impedimento e che assume le funzioni; un segretario, possibilmente vedente, che coordina i lavori consiliari e che con i titolari dei due precedenti incarichi costituiscono insieme l'Ufficio di Presidenza; e l’ economo per la cura e la contabilità del patrimonio della sezione

b)       gestisce l’ordinaria amministrazione a livello Provinciale e Comprensoriale ed ha l'obbligo di chiedere al Comitato Direttivo Nazionale l'autorizzazione per acquistare o vendere beni mobili di rilevante valore di proprietà dell'Associazione;

c)       nomina e licenzia il personale dipendente ed i collaboratori della sezione Provinciale  e Comprensoriale previa autorizzazione della Presidenza Nazionale;

d)        istituisce le rappresentanze comunali e delibera il loro scioglimento in presenza di gravi violazioni delle norme statutarie e di gravi irregolarità amministrative e contabili, previa autorizzazione del coordinatore Regionale;

e)       approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo Provinciali ,con annessa relazione morale e finanziaria;

f)         istituisce e gestisce gli uffici di segretariato sociale, circoli culturali, ricreativi e di promozione sociale;

g)       apre, su autorizzazione del Presidente Nazionale, conti correnti postali e bancari per la gestione finanziaria della sezione Provinciale e Comprensoriale;

h)       tratta le questioni riguardanti la categoria nell'ambito della Provincia e del comprensorio.

i)         Provvede a trasmettere al Coordinamento Regionale e alla sede centrale il 20% dei proventi introitati dalla sezione Provinciale e Comprensoriale di cui al successivo articolo 31.

 

CAPITOLO XII

DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

 

Art.27) - POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE -

Il Presidente Provinciale e Comprensoriale:

a)       è il rappresentante legale della sezione

b)        dà esecuzione ai deliberati degli organi nazionali, regionali e Provinciali;

c)       delibera, in via d'urgenza, e salva ratifica da parte del Consiglio Provinciale e Comprensoriale, su oggetti di competenza di quest’ultimo;

d)       predispone il bilancio consuntivo e il conto preventivo della sezione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale e Comprensoriale;

e)       apre, previa autorizzazione del Presidente Nazionale conti correnti bancari e postali;

f)         firma gli assegni, gli atti e la corrispondenza della sezione Provinciale e Comprensoriale.

Art.28) - RAPPRESENTANZA COMUNALE -

Il Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale, su autorizzazione del Coordinatore Regionale può istituire, in comuni o gruppi di comuni, una rappresentanza  comunale quando sussistano le seguenti condizioni:

a)       un certo numero di privi della vista ed ipovedenti;

b)       un ufficio ove sistemare la sede della rappresentanza;

c)       una capacità organizzativa;

d)       entrate sufficienti per lo svolgimento delle attività e delle iniziative della rappresentanza.

Il Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale nomina il rappresentante che può venir indicato in una assemblea di soci interessati.

Le rappresentanze comunali dipendono amministrativamente dalla sezione Provinciale e Comprensoriale;

Il rappresentante comunale:

a)       rappresenta  la struttura;

b)       gestisce l’ordinaria amministrazione della struttura;

c)       predispone il bilancio della rappresentanza che fa parte integrante del bilancio sezionale;

d)       gestisce un fondo cassa la cui entità viene fissata dal Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale, anche a mezzo di un conto corrente bancario su autorizzazione del Presidente Nazionale;

e)       firma gli assegni, gli atti contabili e la corrispondenza della rappresentanza.;

f)         convoca e presiede l’assemblea dei soci della rappresentanza quando lo ritiene opportuno o su richiesta del coordinatore Regionale e del Presidente Provinciale e Comprensoriale.

 

CAPITOLO XIII

DEL PATRIMONIO E DEI PROVENTI

 

Art.29) - Il PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE -

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è amministrato dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Direttivo Nazionale, dai Coordinatori regionali e dai consigli delle sezioni Provinciali e Comprensoriali; secondo le rispettive competenze ed entro i limiti stabiliti dal presente Statuto.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli immobili, dai mobili, dagli impianti  ed dalle attrezzature, dagli arredi degli uffici centrali e periferici, dai titoli di credito, nonché dagli avanzi di gestione accertati.

Art.30) - PROVENTI DELL’ASSOCIAZIONE -

l'Associazione si avvale dei seguenti proventi:

a)       rendite del patrimonio;

b)       quote e contributi associativi;

c)       donazioni ed oblazioni;

d)       contributi dello Stato, delle Regioni, delle Amministrazioni Provinciali e comunali, degli enti pubblici e privati;

e)       proventi derivanti da iniziative di autofinanziamento.

f)         ogni altro provento riconosciuto per legge.

Art.31) - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI -

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

La sede centrale e tutte le sedi periferiche alla fine di ogni anno finanziario, devono procedere alla compilazione del conto consuntivo che  per la sede centrale si compone dei seguenti elaborati:

a)       rendiconto finanziario;

b)        situazione patrimoniale;

c)        relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;

d)        relazione illustrativa.

Entro il 15 Marzo di ogni anno, il Consiglio Nazionale deve approvare il conto consuntivo per l’esercizio precedente sia della sede centrale che delle strutture periferiche, ed entro il 20 dicembre  il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

La gestione amministrativa si svolge a mezzo di un conto bancario presso un istituto di credito che svolge funzioni di cassiere;

conti correnti transitori e relativi a particolari servizi sono ammessi con delibera del Consiglio Nazionale. 

Art.32) - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI -

Tutti i dirigenti dell’associazione rispondono in proprio degli impegni assunti senza le autorizzazioni previste dal presente statuto.

I terzi, istituti di credito, aziende e privati,  non possono agire contro l’ANPVI ONLUS  se non abbiano preventivamente accertato l’esistenza delle autorizzazioni prescritte.

Art. 33) - CASI DI INCOMPATIBILITÀ -

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con ogni altra carica associativa.

La carica di sindaco revisore e di proboviro  è incompatibile con ogni altra carica associativa;

la carica di coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere Provinciale e Comprensoriale e di rappresentante comunale;

tutte le cariche associative e la qualità di socio, sono incompatibili con ruoli dirigenziali di qualunque grado o rilievo di altre associazioni di organizzazioni che siano, su giudizio del Consiglio Nazionale, in concorrenza con l’anpvi onlus o in contrasto con i suoi principi fondamentali;

la concorrenza e la incompatibilità viene stabilita dal Consiglio Nazionale;

nel caso che si verifichi una situazione di incompatibilità il dirigente associativo deve optare, entro 10 giorni, per una delle cariche tra loro incompatibili, pena la decadenza da tutte le cariche.

Tutti i soci che abbiano rapporto di impiego o di subordinazione con l’associazione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 34) - ELEZIONI E VOTAZIONI -

Tutte le elezioni degli organi devono aver luogo a scrutinio segreto;

le altre votazioni hanno luogo a scrutinio palese, tranne che si tratti di questioni personali o disciplinari.

Per la validità di tutte le votazioni  è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti l’organo;

è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti;

è approvata la delibera che ha ottenuto la maggioranza di voti

in caso di parità di voti la delibera si intende respinta;

in caso di elezioni a parità di voti, viene eletto  il candidato più anziano di iscrizione ed in subordine di età.

Il regolamento Elettorale per l’elezione di tutti gli organi è deliberato dal Consiglio Nazionale.

Art. 35) - CARICHE SOCIALI E INDENNITA' VARIE -

Le cariche associative sono onorifiche e gratuite, tuttavia, ai componenti degli organi elettivi, di controllo e ai membri del Collegio dei probiviri, che partecipino regolarmente alle riunioni dei rispettivi organi, può essere corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e le cui modalità vengono stabilite dal Consiglio Nazionale.

Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 460/97 ai dirigenti può venir riconosciuta una indennità di rappresentanza ed il rimborso delle spese sostenute per le missioni fuori sede, le cui misure e le cui modalità vengono stabilite dagli organi di cui essi fanno parte e in base alle disponibilità finanziarie degli stessi.

Art. 36) - NORME APPLICABILI -

Oltre al presente statuto sociale si applicano:

a)       il regolamento generale ed elettorale che integra lo statuto ed è approvato dal Consiglio Nazionale.

b)       Il regolamento amministrativo e contabile, anch’esso approvato dal Consiglio Nazionale,  che disciplina il patrimonio, l’amministrazione e la contabilità dell’associazione;

c)       Il codice civile;

d)       Il decreto legislativo 460/97 in particolare  le seguenti disposizioni:

1) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

2) il divieto di svolgere attività diverse a quelle menzionate alla lettera ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

3) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

4) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

5) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

6) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

7) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

8) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS.

Art. 37) - GESTIONE STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE -

In caso di dimissioni della metà dei consiglieri nazionali  la gestione viene assunta dal Comitato Direttivo Nazionale in carica che deve convocare il congresso Nazionale entro 6 mesi.

In caso di dimissioni presentate da tutto il Consiglio Nazionale, questo si considera decaduto a tutti gli effetti. La rappresentanza legale dell'Associazione viene assunta dal Commissario Nazionale che  verrà eletto fra i Coordinatori regionali in una riunione straordinaria degli stessi e che esercita

tutte le funzioni che Statuto e Regolamenti conferiscono agli organi centrali, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale legittimamente eletto dal relativo Congresso

Art. 38) - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE  E DEVOLUZIONE DEI BENI -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è deliberato dal Congresso Nazionale con la presenza almeno della maggioranza dei congressisti e la maggioranza dei votanti.

Le modifiche allo Statuto sociale e all'Atto costitutivo sono deliberate dal Congresso Nazionale con la presenza di almeno la metà più uno dei congressisti e sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti.

 

CAPITOLO I

COSTITUZIONE SEDE DURATA E SCOPI

 

Art. 1) - DENOMINAZIONE E SEDE -

Il trasferimento della sede centrale dell’Associazione, nell’ambito del Comune di Roma è deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale e tempestivamente comunicato al registro delle persone giuridiche

Art.2) - SCOPI DELL’ ASSOCIAZIONE -

Tutte le finalità ed iniziative di cui all’art.2 dello Statuto Sociale vengono svolte oltre che sul territorio nazionale anche in campo internazionale e in collaborazione con Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni non governative (O.N.G.) sia nazionali che estere per il raggiungimento degli scopi sociali.

 

CAPITOLO II    DEI SOCI

 

Art. 3) - CATEGORIE DI SOCI -

a) la definizione di cieco assoluto parziale o ipovedente è quello di cui alla legge 138/2001, ai fini dello statuto si definisce ipovedente il socio che ha un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, colui il quale il residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

b) i soci affetti da disabilità diverse da quella visiva godono di particolare attenzione rispetto ai vedenti nel campo dell’assistenza

c) per essere considerato socio sostenitore un cittadino deve versare una somma non inferiore a €. 50,00 l’anno.

I soci sostenitori non godono di alcun diritto associativo.

i vedenti possono venir iscritti come soci effettivi soltanto se prestano la loro attività volontaristica e gratuita in favore dell’associazione e non soltanto se versano una somma di denaro.

Tutti i vedenti che ricoprono cariche statutarie sono soci effettivi.

Art. 4) - AMMISSIONE DEI SOCI -

Per essere ammessi , quali soci effettivi, i richiedenti  devono sottoscrivere una domanda di ammissione   in cui siano contenuti le complete generalità del richiedente e l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili con la domanda va versata la quota sociale che viene restituita in caso di reiezione della stessa;

alla domanda  va allegata una fotocopia di un documento d’identità, nonché la certificazione medica o previdenziale attestante il grado di minorazione visiva .

Le domande devono essere portate all’esame del Consiglio Provinciale nella sua prima riunione successiva .

Il Commissario Straordinario deve provvedere  immediatamente all’iscrizione.

Per i soci minorenni o incapaci, la domanda d’iscrizione deve essere firmata o dai genitori o dal legale rappresentante. Trascorsi i 30 giorni la domanda si intende accettata.

Nell’accettare l’iscrizione di socio il Consiglio Provinciale o Comprensoriale deve tener conto di un equilibrato rapporto tra soci disabili visivi e soci vedenti i quali ultimi , in ogni caso, non possono superare il 20% del numero dei soci minorati della vista.

Art. 5) - PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO -

a)                 le dimissioni del socio devono essere rassegnate per iscritto fino all’accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio della sezione Provinciale, il dimissionario conserva i diritti e doveri di socio e può essere sottoposto alle sanzioni disciplinari.

b)           La radiazione può essere deliberata dal Consiglio provinciale quando la morosità perdura almeno da due anni e dopo invito al socio di regolarizzare la propria posizione.

c)                  L’espulsione è regolamentato dell’art 20 lettera c) del presente statuto.

La qualità di socio si perde anche per incompatibilità,con altre organizzazioni, a norma dell’articolo 33 dello statuto sociale.

La perdita della qualità di socio  comporta la decadenza da tutte le cariche sociali.
Art. 7) - DOVERI DEI SOCI -

La quota annua del socio viene deliberata dal Consiglio Nazionale entro l’anno precedente dell’anno di applicazione; le sezioni provinciali devono inviare alla sede centrale, per ogni socio iscritto , una somma pari al 20% della quota sociale

 

CAPITOLO III   ORGANIZZAZIONE ED ORGANI

 

Art. 8) - ORGANIZZAZIONE -

Le sezioni provinciali hanno normalmente sede nel comune capoluogo della provincia possono aver sede in altro comune della provincia su delibera del Comitato Direttivo Nazionale

Le sezione comprensoriali hanno sde in uno dei comuni del comprensorio.

Il  Consiglio Nazionale può deliberare la costituzione di una sede comprensoriale sentito il Coordinatore Regionale competente, quando sul territorio dell’istituenda sezione comprensoriale vi siano almeno 10 comuni con non meno di 50 soci, o 1 comune con la popolazione di non meno di 30.000 abitanti  e la disponibilità di un ufficio e fondi sufficienti per l’espletamento dell’attività associativa.

 

CAPITOLO IV  DEL CONGRESSO NAZIONALE

 

Art.9) - COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE -

a)     i delegati al Congresso Nazionale vengono eletti dalle assemblee provinciali o comprensoriali in misura di 1 a 50 soci o frazione superiore alla metà, in regola con il pagamento della quota sociale entro 5 giorni prima dell’assemblea stessa; il rapporto di 1 a 50 può essere modificato dal Consiglio Nazionale nella riunione in cui convoca il Congresso Nazionale, le delegazioni congressuali delle sezioni provinciali e comprensoriali devono essere composte prevalentemente da non vedenti ed ipovedenti;

b)     i Presidenti o Commissari delle sezioni provinciali e comprensoriali devono trasmettere  alla sede centrale i nomi dei delegati eletti completi di tutte le generalità unitamente al verbale del Collegio degli scrutatori e la somma pari al 20% della quota sociale entro e non oltre 5 giorni dallo svolgimento dell’assemblea.

Art. 10) - CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE -

a)     la richiesta da parte di un 1/10 dei soci, a livello nazionale, come previsto dall’art.20 del codice civile deve risultare da atto scritto ricevuto dal Presidente o dal Commissario delle sezioni provinciali o comprensoriali che ne autenticano le firme;

b)     Qualora il numero dei soci previsto sia raggiunto il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Direttivo Nazionale convoca il Congresso Nazionale nei termini e nei modi previsti dall’ articolo 9;

c)      l’avviso di convocazione del Congresso Nazionale va inviato ai destinatari previsti dal presente articolo dello statuto con lettera raccomandata;

d)     I presidenti o commissari delle sezioni provinciali o comprensoriali consegnano immediatamente ai delegati eletti dalle assemblee provinciali, copia della convocazione del Congresso Nazionale con raccomandata a mano o postale;

e)     Il Presidente Nazionale invia o consegna, tramite le strutture periferiche, a tutti i congressisti, il programma  dettagliato dei lavori e dell’organizzazione congressuale.

Art. 11) - COMPETENZE DEL CONGRESSO NAZIONALE -

Le elezioni degli organi congressuali ha luogo per alzata di mano, la verifica di tali votazioni viene effettuata dal Presidente Nazionale uscente che apre i lavori congressuali, assistito da persona di sua fiducia.

)     per le elezioni a scrutinio segreto viene costituito un seggio elettorale con una o più cabine in proposizione del numero di votanti, i componenti del collegio degli scrutatori eleggono tra gli stessi il Presidente il quale verifica l’elenco dei congressisti aventi diritto al voto, il numero e la regolarità delle schede elettorali, sia in nero che in braille, che devono essere firmate e timbrate dal Presidente stesso nonché le eventuali liste dei candidati anch’esse in nero e in braille che vengono poste all’interno della cabina elettorale;

c)      l’ora di inizio e di fine delle operazioni elettorali viene fissata dal Presidente del Congresso in accordo con il Presidente degli scrutatori; all’ora fissata per la chiusura del seggio possono votare solo i congressisti che si trovano all’interno dello stesso. Alla fine delle operazioni di voto viene redatto il verbale dello scrutinio per ogni organo eletto, firmato dal Presidente e da tutti gli scrutatori.

d)     Il Presidente del Congresso nomina subito dopo la sua elezione, il segretario del congresso stesso  che provvede all’organizzazione dei lavori come la registrazione su audio-cassetta di tutti gli interventi, le comunicazioni di servizio ai congressisti ed ogni altra necessità operativa.

e)     I congressisti non vedenti possono esercitare il diritto di voto accompagnati da una persona di loro fiducia.

I questori , preferibilmente vedenti, svolgono il servizio d’ordine durante il congresso, aiutano i congressisti non vedenti, non accompagnati, negli spostamenti interni alla sala, allontanano dalla sala stessa i disturbatori.

Il Presidente del Congresso in caso di gravi turbamenti , in accordo con i questori, può escludere dalla sala i disturbatori e le persone che non siano congressisti e può anche, per un breve periodo di tempo, sospendere il Congresso stesso.

Il Congresso su proposta del Presidente può costituire commissioni o gruppi di lavoro su specifici problemi le cui mozioni saranno sottoposte al Congresso per la loro approvazione.

 

CAPITOLO V

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

 

L’ Art. 12) - COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO NAZIONALE -

La cooptazione di un consigliere viene effettuata su proposta del comitato direttivo nazionale.

La cooptazione può aver luogo anche nella stessa riunione del Consiglio Nazionale dove vengono accettate le dimissioni o deliberata la decadenza  .

 

Art. 13) - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE -

Il Presidente Nazionale invia la convocazione del Consiglio Nazionale a mezzo lettera raccomandata; può anche inviare la convocazione del Consiglio Nazionale a mezzo telegramma, telefax o e-mail: in questi due ultimi casi i Consiglieri Nazionali devono dare conferma dell’avvenuta ricezione a mezzo telefax o anche fonogramma; l’addetto della sede centrale annota il giorno e l’ora della telefonata di conferma e il proprio nome e cognome sull’originale della convocazione

Art. 14) - COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE -

Il Presidente nazionale e gli altri organi del comitato direttivo nazionale sono eletti tra i consiglieri nazionali.

L’assenza o l’impedimento del Presidente Nazionale possono anche essere temporanei o occasionali; in caso di  assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario interviene l’altro Vice Presidente.

a)  Il Consiglio Nazionale costituisce e sopprime le sezioni provinciali e comprensoriali sia autonomamente che su proposta del Coordinatore Regionale competente per territorio.

b)   Il Consiglio Nazionale annulla le delibere sia autonomamente che su ricorso dei soci o dei dirigenti interessati alle delibere stesse: i ricorsi devono essere presentati entro 15 giorni dalla data della delibera.

d)  Le donazioni ed i lasciti di beni mobili, titoli di credito o somme di denaro di notevole valore, sono accettate dal Comitato Direttivo Nazionale oppure dagli organi periferici quando destinatari delle liberalità sono i Coordinatori Regionali o le sezioni provinciali o comprensoriali; quando sono di scarso valore non hanno bisogno di accettazione formale.

g)  il consiglio nazionale approva i bilanci consuntivi e preventivi dei coordinatori regionali sulla base della relazione svolta dal comitato direttivo nazionale mentre l’approvazione da parte del consiglio nazionale dei bilanci consuntivi e preventivi delle sezioni provinciali e comprensoriali consiste in una presa d’atto della correttezza delle procedure da parte dei coordinatori regionali sulla base della relazione svolta dal comitato direttivo nazionale.

h)  La relazione morale e finanziaria del Consiglio Nazionale  al Congresso Nazionale viene predisposta dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

i)  La proposta di modifica dello Statuto Sociale viene predisposta dal Comitato Direttivo Nazionale.

k)   Il regolamento generale viene proposto dal Comitato Direttivo Nazionale

l)  Il regolamento amministrativo contabile viene proposto dal Comitato Direttivo Nazionale sentito il parere del Collegio dei Sindaci Revisori.

m) I reclami dovranno essere formulati per iscritto ed indirizzati al Presidente Nazionale che li presenterà al Consiglio Nazionale sentito il parere del Comitato Direttivo Nazionale o del Collegio dei Sindaci Revisori se si tratta di questioni finanziarie.

o)   La giustificazione dell’assenza deve esser fatta per iscritto e fatta pervenire alla riunione o al Presidente Nazionale prima della riunione del Consiglio Nazionale; solo in caso di gravi motivi può esser fatta pervenire, sempre per iscritto, immediatamente dopo la riunione del Consiglio Nazionale.

q)   L’espulsione è regolamentata dall’art. 20 lettera c dello Statuto.

 

CAPITOLO VI

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

 

Art. 15) - POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE NAZIONALE -

f)        I verbali del Comitato Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale vanno redatti su appositi registri vidimati dal notaio o da altra autorità competente e vanno sottoscritti dal Presidente Nazionale e sottoposti all’approvazione dell’organo di riferimento.  

 

CAPITOLO VII

DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

 

Art. 16) - DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE  E SUE COMPETENZE -

Il Comitato Direttivo Nazionale viene eletto nella prima riunione del Consiglio Nazionale dopo il Congresso Nazionale e in qualunque altro momento in caso di vacanza di uno o più dei suoi membri.

Il Presidente Nazionale convoca il Comitato tramite fax, e-mail o telefono in tempo utile per raggiungere il luogo della riunione.

a) la concessione dei contributi economici o altra utilità ai coordinamenti regionali e alle sezioni provinciali o comprensoriali sono di competenza del comitato direttivo nazionale.

f)    il comitato direttivo nazionale verifica la regolarità dell’approvazione da parte dei coordinatori regionali dei bilanci delle sezioni provinciali e comprensoriali.  Effettua verifiche della contabilità dei bilanci dei coordinatori regionali e delle sezioni provinciali e comprensoriali a mezzo del responsabile nazionale dell’organizzazione o di altra persona delegato dal comitato direttivo nazionale, on la propria relazione al consiglio nazionale propone l’approvazione dei bilanci dei coordinatori regionali   e la presa d’atto dei bilanci delle sezioni provinciali e comprensoriali.

Lo scioglimento  dei consigli delle sezioni provinciali o comprensoriali da parte del Comitato Direttivo Nazionale può aver luogo quando il Coordinatore Regionale competente non provvede tempestivamente.

G)  La nomina o la revoca dei Commissari Provinciali o comprensoriali da parte del Comitato Direttivo Nazionale può aver luogo quando il Coordinatore Regionale non provvede tempestivamente

h)   Le commissioni e i comitati possono riguardare ogni iniziativa o attività associativa previste dall’art 2 del presente statuto.

k)   Le assunzioni a tempo indeterminato sono regolamentate dal contratto nazionale collettivo per i lavoratori del commercio. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per progetti sono regolamentati dalle leggi vigenti.

l)    Il personale delle sedi periferiche viene assunto o nominato secondo le stesse norme della sede centrale; i responsabili delle sedi periferiche devono chiedere per iscritto l’autorizzazione per l’assunzione indicando le generalità della persona da assumere, la tipologia di contratto, i termini di inizio e di fine contratto ed i compensi.

m)   I Responsabili delle sedi periferiche devono inviare la richiesta scritta per l’acquisto indicando tutti gli elementi identificativi del bene d’acquistare ed il prezzo qualora si tratta di autovettura o di beni mobili il cui prezzo è superiore a €. 3.000,00 e devono disporre della somma necessaria per l’acquisto Quando gli acquisti da effettuare superano i 1.000,00€ le sedi periferiche devono richiedere almeno tre preventivi ai venditori.

Il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare la partecipazione dell’ Anpvi Onlus a federazioni o associazioni internazionali e nazionali e può autorizzare le sedi regionali, provinciali o comprensoriali a federarsi con altre organizzazioni nazionali.

Art.17) - DEL RESPONSABILE NAZIONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE -

Il Responsabile Nazionale dell’Organizzazione può effettuare su incarico del Comitato Direttivo Nazionale,  del Presidente Nazionale o anche per sua autonoma iniziativa, ispezioni ed indagini amministrative contabili ed organizzative sulle strutture periferiche; le ispezioni possono essere effettuate anche senza preavviso sulla struttura periferica.

Il  risultato delle ispezioni viene comunicato al Presidente Nazionale, al Comitato Direttivo Nazionale e al Collegio Centrale dei Sindaci revisori.

Art.19) - COMPETENZE DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI REVISORI -

I Sindaci supplenti subentrano agli effettivi eletti dal Congresso Nazionale in caso di loro dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo;

possono comunque sostituire i sindaci effettivi anche in caso di assenza temporanea ed occasionale da una riunione su invito del Responsabile del Collegio Centrale dei Sindaci Revisori

 

CAPITOLO IX

DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

 

Art.20) - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

Prima di adottare una sanzione disciplinare i Presidenti delle sezioni provinciali o comprensoriali e il Presidente Nazionale devono contestare l’addebito per iscritto al socio, che può presentare le sue controdeduzioni oppure essere sentito dai presidenti medesimi o dai consiglieri da loro delegati.

La sanzione deve essere motivata e comunicata per iscritto al socio sanzionato che può ricorrere sempre per iscritto al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, con lettera inviata al Presidente del Collegio presso la sede centrale dell’Associazione. Il Presidente del Collegio o un componente da lui designato può sentire il socio ricorrente prima di decidere sul ricorso.

La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri  deve essere motivata ed è inapellabile.

Il socio espulso può richiedere la riammissione che viene decisa dal Consiglio Nazionale qualora sia ritenuto opportuna e giustificata a norma dell’art.5 ultimo comma del vigente statuto.

Il comitato direttivo nazionale in caso di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un socio che possa comportare l’espulsione o la sospensione dello stesso può deliberare la sospensione cautelare del socio medesimo che viene comunicata dal Presidente Nazionale unitamente alla contestazione dell’addebito.

CAPITOLO X

DEL COORDINATORE REGIONALE

 

Art. 21) - MODALITA’ DI NOMINA E COMPETENZE DEL COORDINATORE REGIONALE -

Il Coordinatore Regionale va scelto tra i soci effettivi non vedenti ,ipovedenti e vedenti

Il coordinatore regionale decade e  viene rinnovato dopo ogni congresso nazionale e con la sua nomina il comitato direttivo nazionale fissa la durata del suo mandato.

Il coordinatore regionale può ricoprire la carica di coordinatore regionale per altre regioni quando ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal comitato direttivo nazinale.

Il Responsabile Nazionale dell’Organizzazione, prima che il Coordinatore Regionale sia nominato, può sentire informalmente i Presidenti o Commissari delle sezioni provinciali o comprensoriali competenti per territorio o anche fare riservate indagini conoscitive ed ambientali.

c)  il Coordinatore Regionale deve effettuare periodiche verifiche sulla contabilità delle sezioni di competenza riferendone i risultati al Presidente Nazionale che informa il Comitato Direttivo Nazionale ed eventualmente il Presidente del Collegio Centrale dei Sindaci Revisori. Il Coordinatore Regionale deve controllare i bilanci delle sezioni di competenza e controfirmare prima che siano trasmessi alla sede centrale.

h) i conti correnti bancari e postali vengono intestati al coordinamento regionale;          l’autorizzazione del Presidente deve essere data per iscritto con il divieto per il coordinatore di richiedere o la banca di concedere fidi, scoperture o mutui  di qualunque natura senza un ulteriore specifica autorizzazione del Presidente Nazionale; in caso di scopertura non autorizzata o pagamento di assegni non coperti, senza previa autorizzazione del Presidente Nazionale, la banca non potrà richiedere la copertura alla presidenza nazionale stessa.

i) la proposta di costituire sezioni provinciali o comprensoriali deve tener conto delle condizioni previste dall’art 8 del presente regolamento anche riferito alle sezioni provinciali.

j) il Coordinatore Regionale prima di procedere allo scioglimento del Consiglio Provinciale o comprensoriale deve interpellare il Presidente Nazionale o il Responsabile Nazionale dell’ Organizzazione.

k) La nomina o la revoca dei commissari viene effettuata con la stessa procedura della lettera j, la durata della carica di commissario straordinario delle sezioni provinciali e comprensoriali viene fissata con la delibera di nomina e può essere rinnovata.

l)        Si applicano le disposizioni dell’art 16 lettera m del presente regolamento.

m)   Si applicano le disposizioni dell’art 14 lettera b del presente regolamento.

n)      Si applicano le disposizioni dell’art 16 lettera k del presente regolamento

o)     In assenza di disposizioni da parte dell’ente regionale che eroga il contributo il Coordinatore Regionale deve predisporre un piano di distribuzione che tenga conto del numero delle sezioni provinciali o comprensoriali del numero dei soci di ciascuna di esse e delle attività svolte.

p)     Si applicano le disposizioni dell’art 28 del presente regolamento.

Le spese relative alla sede del Coordinamento  Regionale quando è la stessa del Consiglio Provinciale o comprensoriale sono a carico proporzionalmente della sede del Coordinamento Regionale.

Art. 23) - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE E COMPRENSORIALE DEI SOCI -

L’assemblea provinciale e  comprensoriale quando non è presieduta dal Presidente Provinciale o Comprensoriale elegge tra i propri soci il Presidente ed il Vice Presidente dell’assemblea stessa .

Il Presidente dell’ assemblea nomina il segretario dell’assemblea stessa; il segretario redige il verbale della riunione che deve essere sottoscritto del Presidente dell’assemblea

Art.24) - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE -

Il Consiglio provinciale e comprensoriale deve essere composto prevalentemente in maggioranza da soci non vedenti ed ipovedenti.

In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per qualsiasi causa di un consigliere provinciale o comprensoriale, lo stesso può venir sostituito per cooptazione da parte del consiglio provinciale o comprensoriale stesso; i consiglieri cooptati devono comunque essere in numero inferiore al 50% dei consiglieri eletti. Se i consiglieri vacanti superano il 50%, il consiglio decade con la conseguente convocazione di una nuova assemblea dei soci.

Art.26) - COMPETENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMPRENSORIALE - 

si applicano le disposizione previste dall’art. 16 lettera M del presente regolamento

c)      si applicano le disposizione previste dall’art. 16 lettera K del presente regolamento

d)     si applicano le disposizioni previste dall’ art. 28 del presente regolamento

e)     il bilancio preventivo e consuntivo della sezione provinciale e comprensoriale deve essere approvato dai Consigli e del coordinatore regionale competente per territorio in tempo utile per essere trasmesso alla Presidenza Nazionale entro il 30 novembre  dell’anno precedente all’esercizio cui si riferisce; il conto consuntivo deve essere approvato dai Consigli e dal Coordinatore regionale in tempo utile per essere trasmesso alla Presidenza Nazionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.

f)        Il Consiglio sezionale può anche nominare responsabili degli uffici e dei circoli che istituisce

g)     si applicano le disposizione previste dall’art. 21 lettera F del presente regolamento

Delibera la decadenza dei consiglieri nazionali che non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo

 

CAPITOLO XII

DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

 

Art.27) - POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE -

e)  si applicano le disposizione previste dall’art. 21 lettera F del presente regolamento

Art.28) –rappresentanza comunale.

La rappresentanza comunale può essere costituita in uno o più comuni quando non vi siano le condizioni sufficienti per istituire una sezione comprensoriale come previsto dall’art 8 del presente regolamento

d) si applicano le disposizione previste dall’art. 21 lettera F del presente regolamento

 

CAPITOLO XIII

 

DEL PATRIMONIO E DEI PROVENTI

 

Art.29) - Il PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE -

I beni immobili sono di proprietà esclusiva della sede centrale dell’associazione, possono venir gestiti dai Coordinatori regionali delle sezioni provinciale e comprensoriali su delega del Presidente Nazionale

La sede centrale, i coordinatori regionali e i consigli delle sezioni provinciali e comprensoriali devono predisporre ed aggiornare tempestivamente l’inventario dei beni immobili delle sedi di competenza

 

Art. 33) - CASI DI INCOMPATIBILITÀ’ -

il presidente nazionale non è incompatibile con la carica di consigliere nazionale che convoca, presiede  e di cui fa naturalmente parte come anche tutti gli altri componenti del comitato direttivo nazionale.

In caso di mancata opzione tra due cariche incompatibili il dirigente associativo decade da tutte le cariche incompatibili tra loro e non anche da quelle non incompatibili.

La decadenza di organi incompatibili tra loro non avviene automaticamente ma soltanto in seguito a deliberazione dell’organo di riferimento Consiglio Nazionale, Comitato direttivo nazionale e Coordinatore Regionale.

L’incompatibilità non si verifica in riferimento alle commissioni di lavoro o ad altri incarichi non statutari.

Il socio o il dirigente associativo che risulti appartenente ad una delle associazioni dichiarate incompatibili dal consiglio nazionale viene invitato dal Presidente Nazionale a dimettersi dall’associazione incompatibile entro 10 giorni dalla richiesta, se entro tale termine non perviene la dichiarazione di non appartenenza ad una delle associazioni incompatibile, il socio o dirigente associativo dell’ Anpvi Onlus viene dichiarato decaduto a tutti gli effetti dal comitato direttivo nazionale.

Per rapporto di impiego si intende qualunque collaborazione che preveda un compenso a carico dell’associazione o per conto dell’associazione indipendentemente dalla struttura periferica presso la quale il collaboratore o il dipendente opera.

Art. 35) - CARICHE SOCIALI E INDENNITA’ VARIE -

Per le attività  svolte sia presso la sede di competenza nazionale o periferica sia nelle missioni esterne : indennità, compensi, rimborsi spese forfettarie permanenti mensili o altri periodi di tempo devono essere deliberate o autorizzate dal comitato direttivo nazionale.